Dormire in letti separati non è di ostacolo alla riconciliazione tra i coniugi


La riconciliazione è tradizionalmente definita come la situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza coniugale, consistente nella ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo matrimoniale.

Non si è mancato di evidenziare, però, (vedi in particolare, Cass. 12428/01) che nell’accertamento dell’avvenuta riconciliazione va attribuito valore essenziale

agli elementi esteriori oggettivamente ed inequivocabilmente diretti a dimostrare la seria e comune volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che a quegli stati d’animo che, appartenendo alla sfera dei sentimenti, sono tanto piu’ difficili da accertare in quanto permeati di soggettività

Pertanto si è ritenuto corretto conferire rilievo centrale, ai fini del relativo accertamento , agli elementi oggettivi, cioè di fatto ed alle iniziative concrete idonee ad evidenziare l’evento riconciliativo, (così come alla loro durata, alla loro collocazione nel tempo etc.) prescindendo da irrilevanti riserve mentali.

In tale quadro di riferimento, particolare rilievo è stato attribuito al ripristino della coabitazione, che, pur non integrando di per sé la vera e propria convivenza coniugale (potendo il vivere sotto lo stesso tetto non essere accompagnato da comportamenti volti ad una totale condivisione della vita familiare), tuttavia assume, anche in relazione alla sua durata, un forte valore presuntivo, per la sua idoneità a dimostrare la volontà dei coniugi di superare il precedente stato. L’elemento oggettivo del ripristino della coabitazione tra i coniugi, quindi, è potenzialmente idoneo a fondare il positivo convincimento del giudice quanto all’avvenuta riconciliazione; con la conseguenza che spetterà al coniuge interessato a negarla dimostrare

che il nuovo assetto posto in essere, per accordi intercorsi tra le parti o per la modalità di svolgimento della vita familiare sotto lo stesso tetto, era tale da non integrare una ripresa della convivenza, e quindi da non configurarsi come evento riconciliativo (Cassazione n. 12428/2001)

Questo orientamento valorizza il dato oggettivo dei comportamenti dei coniugi (in armonia con il dettato dell’art. 157, comma 1, c.c., che appunto fa riferimento ad un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Alla luce di ciò la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12314/07, ha cassato la sentenza impugnata a motivo che la Corte di appello, discostandosi dal predetto orientamento, avrebbe errando nel motivare il proprio convincimento contrario all’intervenuta riconciliazione.

Ciò perché in primo luogo ha preteso che l’appellante fornisse prove ulteriori della riconciliazione (sotto il profilo psicologico) in realtà già presumibile, salvo prova contraria, in base al dato oggettivo della ripresa della durevole coabitazione; in secondo perché ha ritenuto superata siffatta presunzione in base alle sole circostanze che i coniugi frequentassero amici diversi e dormissero in camere separate, circostanze significative, semmai, sul piano dei sentimenti, ma di per sé non incompatibili con la convivenza e, dunque, con l’interruzione della separazione.