Dovere di consiglio e limiti della responsabilità del notaio
In tema di responsabilità professionale del notaio, la S. C., con sentenza n.7707/07, ha affermato che poiché detto professionista non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti, contenuto essenziale della sua prestazione professionale è il c.d. dovere di consiglio, che peraltro ha ad oggetto questioni tecniche, cioè problematiche, che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire, collegate al possibile rischio, ad esempio, che una vendita immobiliare possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dell’immobile trasferito.
Il contenuto dei doveri del notaio non può essere peraltro dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del prezzo, o l’inesistenza di vizi della cosa. Pertanto, qualora in sede di stipula di un atto di compravendita immobiliare, l’alienante abbia dichiarato estinto il debito a garanzia del quale sia stata iscritta un’ipoteca sul bene, deve ritenersi che l’acquirente abbia controllato, secondo la diligenza normale del padre di famiglia, la veridicità di tale circostanza attraverso la richiesta di esibizione della relativa quietanza, senza che sia configurabile a carico del notaio l’obbligo professionale avente ad oggetto il consiglio di effettuare la relativa verifica.
Parimenti con la sentenza n.2485/07 è stato ritenuto che non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio il quale, nell’ipotesi di vendita di terreni dei quali l’alienante assumeva di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, non abbia avvertito l’acquirente che l’acquisto poteva essere a rischio, ove nell’atto venga espressamente inserita una clausola dalla quale possa desumersi che l’acquirente era comunque consapevole di tale rischio.

