Dubbi di costituzionalità dell’art.10 Legge Fallimentare
autore: avv. Tommaso Cormano
Come è noto l’art. 10 L.F. prevede che la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore in forma societaria possa intervenire solo entro l’anno dalla cessazione dell’attività.
A seguito della novella legislativa, spinta dai noti interventi dalla Corte costituzionale (319/2000 e 66/99), il legislatore ha fissato, “una volta per tutte”, il termine entro il quale l’imprenditore collettivo possa essere dichiarato fallito avendo come riferimento la cancellazione dal registro delle imprese.
Il registro ex art. 2188 c.c. è detenuto, infatti, dalle CCIAA competenti per territorio provinciale che provvedono a sottoporre ad un regime di pubblicità legale tutte le imprese attraverso l’iscrizione dei fatti giuridici di queste con efficacia ex nunc determinando una presunzione assoluta di conoscenza dei fatti iscritti ( la disciplina è regolata dal DPR n.581 del 07.12.1995).
Conseguentemente l’art. 10 L.F. stabilisce che l’impresa collettiva possa essere dichiarata fallita solo entro l’anno dalla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese detenuto dalle CCIAA.
Il problema (che di seguito si affronterà) non si porrebbe se la Cancellazione della Impresa (collettiva) fosse annotata immediatamente nel registro.
Quando invece la CCIAA non proceda “tempestivamente” a tale iscrizione del fatto giuridico societario ( cancellazione) ecco che sorge la possibilità per l’imprenditore collettivo di soggiacere all’azione fallimentare per un periodo indeterminabile, ed in ogni caso, un periodo che non decorre più dalla cancellazione sic et sempliciter, ma dal momento in cui Il conservatore del Registro delle Imprese, bontà sua, decidesse di provvedere circa la domanda di cancellazione.
In realtà l’art. 11 del DPR 581/95 al primo comma stabilisce che
per l’attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all’ufficio della CCIAA della provincia nella quale l’imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione
Il successivo comma 8, ancora, afferma che
l’iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di giorni dieci dalla data di protocollazione della domanda… il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici
Il legislatore si preoccupa a ragione di fissare il termine entro il quale la domanda (di cancellazione) debba essere annotata.
Ma basti pensare, ad esempio, ad una domanda di cancellazione presentata a fine Luglio che, a causa di personale “in ferie” della CCIAA, potrebbe essere annotata anche dopo oltre un mese dalla presentazione.
In questo caso l’imprenditore si troverebbe ad essere esposto ad un ricorso di fallimento per oltre un anno facendo dipendere, in tal caso, ad un terzo (la CCIAA) il dies a quo previsto dall’art. 10 L.F.
Di qui il dubbio di legittimità costituzione dell’art. 10 L.F. nella parte in cui prevede che gli imprenditori collettivi possano essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e non dalla data di presentazione della domanda di cancellazione.
E’ possibile sostenere, infatti, che già la sola presentazione della domanda di cancellazione dell’imprenditore collettiva sia idonea a determinare una presunzione assoluta di conoscenza della cancellazione dell’impresa essendo la stessa immediatamente annotata nel Registro delle Imprese e, quindi, immediatamente visibile ai terzi attraverso la consultazione del registro e quindi opponibile a costoro.
La legge 580/93 art. 8 comma 8 lettera b) prevede, infatti, che la CCIAA provvede al rilascio, a anche per corrispondenza e per via telematica a chiunque ne faccia richiesta, di certificazioni di iscrizioni nel registro delle imprese o certificati attestati il deposito di atti a tal fine richiesti e quindi anche della domanda di cancellazione presentata dall’imprenditore collettivo.
Se, quindi, la legge 580/93 art. 8 comma 8 lettera b) consente a chiunque di poter avere conoscenza e avere certificazione del deposito di tali atti presso il registro delle Imprese viene da sé che chiunque ha conoscenza del fatto giuridico dello scioglimento e dal conseguente deposito della domanda di cancellazione della Società dal Registro.
La tutela dei creditori, cui l’art. 10 L.F. novellato è ispirato, deve camminare di pari passo alla tutela dell’imprenditore che deve poter contare sull’efficienza dell’apparato della P.A.

