E’ valido l’accertamento sul conto bancario dei familiari


La Cassazione, con la sentenza n.7597/07, ha statuito che è onere del contribuente, e non dell’Amministrazione finanziaria, dimostrare che non esiste relazione tra movimenti bancari e reddito a lui ascrivibile, anche qualora si tratti di conti correnti bancari intestati ai propri familiari e dei quali il soggetto ha la disponibilità operativa.

Infatti, l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari di cui all’art. 32 d.P.R. n.600/73, è una mera facoltà per l’Ufficio sicché il suo mancato esercizio non può determinare l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti né comporta un diverso riparto dell’onere probatorio o la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in esame in presunzione semplice.

Detta presunzione, in particolare, viene estesa anche ai conti correnti intestati a familiari (nella specie, al figlio) dei quali il contribuente ha la disponibilità operativa equiparando la stessa alla titolarità effettiva del conto a motivo che, altrimenti, sarebbe fin troppo semplice eludere gli accertamenti fiscali e gli obblighi contributivi.