Eccessività della clausola penale e onere di allegazione e prova
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale hanno statuito che
il potere di riduzione ad equità della clausola penale, attribuito al giudice dall’art. 1384 cod. civ. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l’obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest’ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell’obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta” (Cass. sez. un. n. 18128 del 2005).
La Corte ne ha derivato che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso di poter esercitare il potere di riduzione della penale senza istanza della parte interessata.
La Corte ha anche precisato che il potere di riduzione ad equità può essere esercitato d’ufficio dal Giudice ma l’esercizio di tale potere è comunque subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare dagli atti e dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio (Cass. n. 24166 del 2006).
(Cass. n.8071/08)

