Enel e Gas: no al tentativo di conciliazione obbligatorio


Per quanto concerne le controversie inerenti ai servizi di fornitura dell’energia elettrica ed il gas non sussiste alcuna condizione di procedibilità relativa all’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alle commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ex art. 2, comma 4, lett. a), L. n.580/93.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.11452/07 a motivo della mancata emanazione del regolamento previsto dall’art. 2, comma 24, L. n.481/95 cui era stata affidata la regolamentazione della disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione.