Equa riparazione: autonomia del giudizio di cognizione e di quello esecutivo

“In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sulla base delle situazioni soggettive controverse e azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per la citata norma sovranazionale,sono , cui per gli artt. 24, 111, e 113 della Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi.

In rapporto al criterio di distinzione della Convenzione sopra richiamato il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi tra loro autonomi, in rapporto alle situazioni soggettive distinte azionate in ciascuno di essi (nei primi cognitori diritti o interessi legittimi e nei secondi esclusivamente diritti all’adempimento).

Dalla differenza funzionale richiamata deriva la diversità di struttura di ognuno dei detti processi, nascendo il processo di cognizione da una domanda di accertamento di un diritto, obbligo o interesse legittimo controverso e il secondo dalla valutazione positiva di tali situazioni rilevata con pronuncia esecutiva, la cui inadempienza dal convenuto o resistente soccombente comporta che la decisione costituisca o il titolo esecutivo che, notificato con il precetto, introduce i procedimenti (alcuni anche cognitori) tesi a soddisfare quanto accertato dal giudice della cognizione (cfr. libro terzo del c.p.c.), potendosi, qualora soccombente sia una pubblica amministrazione agire in ottemperanza perché la stessa si conformi al giudicato, ponendo in essere eventualmente atti sostitutivi di quelli annullati perché illegittimi, a seguito di notifica della messa in mora della P.A. a provvedere nei sensi della decisione emessa in sede cognitoria e non osservata.

Consegue a detta autonomia dei giudizi che le loro durate non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi, di cognizione da un canto e di esecuzione o di ottemperanza dall’altro, e che solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno di essi sarà possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nei termini dell’art.4 della legge n.89 del 2001 l’equa riparazione per violazione dell’art.6 della Convenzione.

(Cass. SS. UU. n.27348/09)

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