Equa riparazione: non si somma la durata del giudizio di cognizione e di quello esecutivo

Processi lunghi un’eternità.

Se poi al procedimento di cognizione si aggiunge la necessità di agire in via esecutiva (o in ottemperanza) per soddisfare concretamente il diritto accertato, i tempi si allungano ulteriormente.

La Corte di Cassazione, contrariamente alla giurisprudenza CEDU, segue l’orientamento per cui l’indennizzo va riconosciuto soltanto per gli anni che eccedono la ragionevole durata (es. 4 anni nel primo grado). Anche il legislatore sembra intenzionato a confermare questo principio perché nel DDL sul “processo breve” si stabilisce all’art.1, lettera c, che

“Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di  … “

sicché è evidente che l’indennizzo verrebbe riconosciuto soltanto per il periodo eccedente la durata stabilita.

Ma, ai fini dell’indennizzo la durata della fase cognitoria può sommarsi alla durata della fase esecutiva (o di ottemperanza)?

In caso positivo, infatti, potrebbe registrarsi un sensibile aumento dell’entità dello stesso (calcolato  approssimativamente in € 1.000 per ogni anno eccedente la legittima durata, salvo eccezioni per i procedimenti più delicati riguardanti diritti fondamentali della persona dove l’importo aumenta sensibilmente).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n.27365/09), tuttavia, ha affermato l’opposto principio.

“In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole e di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in considerazione delle situazioni soggettive controverse e azionate su cui il giudice adito deve decidere, le quali, per la citata norma sovranazionale, sono diritti e obblighi, ai quali, per gli artt. 24, 111, e 113 della Cost. devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi.

In rapporto al criterio di distinzione della Convenzione sopra richiamato, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile come quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza, teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi tra loro autonomi, in rapporto alla diversità delle situazioni soggettive azionate in ciascuno di essi (nei primi, cognitori, diritti e interessi legittimi, e nei secondi esclusivamente diritti all’adempimento).

Dalla differenza funzionale richiamata deriva la diversità della struttura di ognuno di detti procedimenti, nascendo il processo di cognizione da una domanda di accertamento di un diritto, obbligo o interesse legittimo controverso, e il secondo dalla valutazione positiva di tali situazioni contenuta in una pronuncia esecutiva, la cui inadempienza dal convenuto o resistente soccombente, comporta che la stessa costituisca titolo esecutivo che, notificato con il precetto,introduce i procedimenti (alcuni anche cognitori) tesi a soddisfare quanto accertato dal giudice della cognizione (cfr. libro terzo del c.p.c.), potendosi,qualora soccombente sia una pubblica amministrazione agire anche inottemperanza, perché la predetta si conformi al giudicato, ponendo in essere atti sostitutivi di quelli annullati perché illegittimi, a seguito di notifica della messa in mora a provvedere nei sensi della decisione emessa in sede cognitoria non osservata.

Consegue alla detta autonomia dei diversi giudizi che le loro durate non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi, di cognizione da un canto e di esecuzione o di ottemperanza dall’altro, e che solo dal momento delle decisioni definitive in ciascuno dei processi, sarà possibile, per ognuno di essi, domandare, nei termini dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, l’equa riparazione per violazione dell’art. 6 della Convenzione”.

n caso positivo potrebbe registrarsi un sensibile aumento dell’entità dell’indennizzo (calcolato dalla CEDU approssimativamente in € 1.000 per ogni anno di durata, salvo eccezioni per i procedimenti più delicati riguardanti diritti fondamentali della persona dove l’importo aumenta sensibilmente).
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