Esame avvocato: la ricorrezione delle prove deve essere sorretta da un unico provvedimento giurisdizionale


Con riferimento all’esame di abilitazione alla professione forense l’articolo 4, comma 2-bis, Dl 115/05 (convertito con modificazioni dalla legge 168/2005), sancisce che

conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

Secondo una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sent. n.2557/10), la disposizione riconduce i propri effetti al superamento delle «prove d’esame scritte ed orali» quand’anche avvenuto a seguito di provvedimenti giurisdizionali: laddove l’uso della congiunzione “ed” ben può essere considerato indicativo della volontà del legislatore di salvare unicamente gli effetti delle procedure di esame che si siano interamente completate, con lo svolgimento sia delle prove scritte che di quelle orali, sulla base di un unico provvedimento giudiziale la cui validità ed efficacia siano perdurate per tutta la durata della procedura (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, nr. 3389).

Ne consegue, in estrema sintesi, che in difetto di tale presupposto l’art. 4, comma 2-bis, del d.l. nr. 115 del 2005 non è suscettibile di produrre i propri effetti (come nell’ipotesi in cui il candidato superi le sole prove scritte sulla base di un’ordinanza cautelare non confermata in appello, e la sola prova orale sulla base di una successiva sentenza di merito).

In tema di motivazione dei provvedimenti della Commissione esaminatrice il Collegio conferma il suo orientamento per cui anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, i provvedimenti della commissione esaminatrice – che rilevano l’inidoneitĂ  delle prove scritte e non ammettono all’esame orale – vanno di per sĂ© considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessitĂ  di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2010, nr. 953; id., 22 dicembre 2009, nr. 8628; id., 6 febbraio 2007, nr. 607; id., 22 giugno 2006, nr. 3924);

La circostanza che sugli elaborati di un concorso pubblico non sia stato apposto alcun segno grafico di correzione non è elemento significativo da cui desumere la carenza di motivazione, sia perché essa non può significare che la prova non sia stata oggetto di correzione, sia perché la necessaria correlazione con i predeterminati criteri di valutazione è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 953/2010, cit.; id., nr. 8628/2009, cit.; Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2008, nr. 3710; id., 4 ottobre 2006, nr. 5894; Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2006, nr. 3670).