Escluso il diritto al mantenimento, le somme già corrisposte non vanno restituite


Gli effetti della decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non possono comportare la ripetibilità delle (maggiori) somme corrisposte a tale titolo in forza di provvedimenti non definitivi, qualora queste, per la loro non elevata entità, siano comunque destinate ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge, che non disponga di adeguati redditi propri, fino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato, e si presumono, in ragione della modestia del loro importo, consumate per il sostentamento del coniuge stesso, il quale non è pertanto tenuto ad accantonarle in previsione dell’eventuale successiva esclusione del diritto all’assegno o di una sua riduzione (v. Cass. 2002/13060 e, con particolare riferimento all’assegno stabilito in via provvisoria con provvedimento presidenziale, ex art. 708 c.p.c., Cass. 1991/9728; 1994/3415; 1998/4198; 1999/11029; nello stesso senso, con riferimento al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, ma non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, che il coniuge – divorziato o separato – ha diritto di ottenere, iure proprio, dall’altro coniuge, cfr. Cass. 2004/11863 e 2008/28987)”.

La Suprema Corte, pertanto, ha cassato la decisione della Corte di appello che – nell’affermare il diritto dell’appellante ad ottenere in restituzione le somme già versate all’appellata a titolo, successivamente riconosciuto inesistente, di assegno di mantenimento, in considerazione della «radicale negazione, “ab initio”, del diritto della moglie al mantenimento dal parte del marito» e della «natura non alimentare dell’assegno imposto dal primo giudice» – non si era uniformata al principio sopra enunciato.

(Cassazione Civile, sezione prima, sentenza del 20 Marzo 2009, n. 6864)