L’esecuzione per rilascio si conclude con l’immissione in possesso

L’esecuzione per rilascio, ordinata a realizzare coattivamente il diritto della parte istante a riottenere il possesso dell’immobile, si conclude con l’operazione di immissione in possesso (art. 608 c.p.c.).

I provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione (es. arredi e quant’altro contenuto nel locale oggetto del rilascio) costituiscono soltanto una una modalità di tale immissione.

Pertanto, l’accordo intervenuto tra l’esecutante e l’esecutato all’esito dell’immissione in possesso circa la concessione di un termine per l’asporto dei predetti beni non può incidere sul momento conclusivo dell’esecuzione.

Recentemente la Corte di Cassazione (sent. n.10310/09; vedi anche Cass. n.4613/97) ha così “… confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rigettata un’opposizione all’esecuzione per rilascio di un locale fondata su ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, sul presupposto che l’esecuzione si sarebbe dovuta considerare conclusa con l’intervenuta immissione in possesso del proprietario esecutante, senza che potesse avere, al riguardo, alcun rilievo l’accordo raggiunto dalle parti in sede di accesso con il quale ci si era limitati a regolare convenzionalmente la sorte dei beni mobili appartenenti alla … esecutata e non soggetti ad esecuzione forzata, così esonerando l’ufficiale giudiziario dal rendere i provvedimenti previsti dall’art. 609 cod. proc. civ.)”

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