Cessione volontaria del bene sottoposto a espropriazione: questioni di giurisdizione


La Corte di Cassazione (sentenze n. 3040/07, n. 8217/07 e n. 9845/07) ha ribadito che sono attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie afferenti il contratto di cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, e precisamente:

  1. quella avente ad oggetto la questione, preliminare ad un’azione di determinazione del conguaglio del prezzo, circa la nullità del contratto di cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, la cui disciplina inerisce finalisticamente alla commisurazione dell’indennizzo, e quindi tutela in modo diretto ed immediato la posizione del soggetto espropriando (sentenza n. 9845/07);
  2. la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l’adempimento di un accordo asseritamente intervenuto con l’amministrazione sull’ammontare del conguaglio del prezzo di cessione volontaria, a suo tempo stipulata nell’ambito di una procedura espropriativa, atteso che “di tale questione, tenendo conto della comparsa di costituzione dell’opposto che aveva precisato la domanda facendo valere una pretesa lato sensu diretta al conseguimento di un ristoro per la perdita della proprietà, va affermata la natura indennitaria, per la quale l’art. 34, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 80 del 1998 conferma la giurisdizione del giudice ordinario, pur se l’ammontare del ristoro espropriativo sia stato asseritamente oggetto di accordo” (sentenza n. 3040/07);
  3. le azioni di risoluzione, annullamento e nullità – quest’ultima ove si configuri come strumentale per ottenere il risarcimento dei danni (e non quindi fatta valere isolatamente, ovvero oggetto di rilievo officioso da parte del giudice ai sensi dell’art. 1421 cod. civ.) – del contratto di cessione volontaria del bene espropriando (sentenza n. 8217/07). La decisione ha precisato che dette azioni devono essere proposte dinanzi al tribunale, in primo grado, e non già dinanzi alla corte d’appello, in unico grado, ai sensi dell’art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che è competente esclusivamente per quanto attiene ai profili relativi alla determinazione dell’indennità nell’ambito di un procedimento espropriativi (in applicazione del principio, è stata confermata la sentenza della corte d’appello che – pur non tenendo conto che la dedotta nullità del contratto di cessione volontaria per impossibilità sopravvenuta dell’oggetto a seguito dell’incostituzionalità della legge n. 385 del 1980 andava qualificata come causa di risoluzione ai sensi dell’art. 1463 cod. civ. e come tale, appunto, deducibile soltanto dinanzi al tribunale – aveva comunque negato la propria competenza sulla avanzata domanda di nullità giacché unicamente preordinata alla proposizione di azione risarcitoria, sulla quale, in ogni caso, non avrebbe potuto decidere).

Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 16299/07, hanno poi affermato che in caso di cessione volontaria di un immobile sottoposto a procedura di espropriazione per pubblica utilità da parte di un comune, la domanda volta ad ottenere la differenza tra la maggiore imposta comunale sugli immobili pagata dal cedente e quella che sarebbe dovuta computando l’imposta sulla base dell’indennità di esproprio, ai sensi dell’art 16 del d.lgs. n. 504 del 1992 (norma riprodotta dall’art. 37, comma 7, d.P.R. n. 327 del 2001), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario.