Espulso lo straniero anche se il figlio minore deve proseguire gli studi


Le esigenze scolastiche e formative del figlio minore non giustificano la permanenza dello straniero nel nostro paese.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente “… ravvisato le esigenze di tutela del minore che si trovi nei territorio italiano che consentono al suo familiare la permanenza per un periodo di tempo determinato, solo se i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore concretino situazione d’emergenza rappresentata come conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso, che il Tribunale per i minori accerti, anche attraverso c.t.u., essere eccezionale e temporanea, e ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore, sia fisico che psichico, tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio dello Stato”.

La necessità di garantire al minore che il suo ordinario processo educativo, formativo o scolastico si realizzi con l’assistenza del genitore che merita invece di essere allontanato dal territorio italiano può essere privilegiata “… solo se, apprezzata in relazione all’età ed alle condizioni del minore, assuma carattere di emergenza, non necessariamente correlata a condizioni di salute, e sia altresì contingente ed eccezionale, dunque non abbia tendenziale stabilità.

Appare invero evidente che la specifica previsione che l’ingresso o la permanenza del familiare possono essere autorizzati “per un periodo di tempo determinato” non è compatibile con la tutela di situazioni caratterizzate da essenziale normalità e tendenziale stabilità, in quanto collegate al normale processo educativo-formativo del minore.

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia del resto trova adeguata garanzia nel riconoscimento del diritto all’unità familiare, regolato dagli artt. 29 e 30 d.lgs. cit,, che lo tutelano attraverso lfistituto dei ricongiungimento, il quale può essere invocato soltanto nell’ipotesi di regolare presenza in Italia del genitore o del minore, laddove, del resto, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 19, secondo comma, d.lgs. cit., ha diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione (cfr.j ex plurimis Cass. n. 11624/2001, n. 3991/2002, n. 9088/2002, n. 17194/2003; n. 4301/2004; n. 396/2006)”.

(Cass. n.5956/10)