Età avanzata, disoccupazione e diritto del coniuge all’assegno di divorzio
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, l’impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive (ipotesi non alternativa, bensì esplicativa rispetto a quella della mancanza dei mezzi, in quanto rivolta a chiarire che detta impossibilità non deve essere imputabile al richiedente) va accertata con riferimento alla finalità perseguita dal legislatore di far sì che le condizioni economiche del coniuge più debole non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio.
Una tale indagine deve essere condotta in sede di merito e deve esprimersi sul piano della concretezza e dell’effettività, tenendo conto degli aspetti ambientali, territoriali, economico-sociali relativi alla specifica fattispecie (Cass. n.432/02, n.13169/04). L’indagine del Giudice di merito nella valutazione della capacità economica del coniuge richiedente l’assegno va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo – ad esempio- un’attività lavorativa concretamente espletata soltanto saltuariamente, concretizzare l’esistenza di un’adeguata fonte di reddito. In altre parole il carattere meramente episodico ed occasionale dell’attività espletata non può fondare la presunzione dell’effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato. Tale presunzione – invero – sarebbe condivisibile in un regime economico di piena occupazione ma si palesa del tutto astratta ed inappagante in relazione all’attuale contesto sociale, alla luce del quale si rende, invece, necessaria un’indagine compiuta con riferimento alle concrete possibilità lavorative del soggetto (Cass. n.6468/98).
Pertanto, considerato l’alto livello di disoccupazione in Italia e le notevolissime difficoltà di trovare lavoro, anche per i più giovani, è indubitabile che un’età piuttosto avanzata costituisce un serio ostacolo al reperimento dell’attività lavorativa.
Nella fattispecie la Corte di Cassazione (sent. n.24938/07) ha censurato la decisione della Corte d’Appello di Genova che aveva negato il diritto all’assegno ad una donna di 56 anni che aveva perso la propria occupazione per il fallimento del proprio datore di lavoro (e che si era iscritta senza esito alle liste di collocamento) escludendo che la sua età (relativamente avanzata per il mercato del lavoro), la sua esperienza e lo svolgimento di saltuarie attività lavorative potessero far presumere la sussistenza di un’adeguata capacità di procurarsi adeguati redditi.

