L’ex coniuge che si rifà una famiglia non perde il diritto all’assegno se non contrae un nuovo matrimonio
Quanto e in che modo incide la convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge sul suo diritto all’assegno di divorzio?
Il rapporto di convivenza more – uxorio si differenzia indubbiamente dal matrimonio per il suo carattere di precarietà. Alla convivenza, infatti, manca quella caratteristica di (tendenziale) stabilità propria del rapporto di coniugio.
Tale caratteristica comporta che gli eventuali benefici economici, che da essa derivino all’ex coniuge, non siano idonei a escludere il suo diritto all’assegno ma soltanto ad incidere unicamente sulla misura dell’assegno medesimo in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, la convivenza è destinata ad influire solo su quella parte dell’assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finchè l’avente diritto non contragga un nuovo matrimonio (vedi Cass. 24056/06).
Neanche la nascita di una figlia può considerarsi idonea a mutarne, sotto il profilo giuridico, la natura della convivenza “… potendo solo di fatto cementare l’unione ma non dar luogo all’insorgenza di diritti ed obblighi in quanto il soggetto economicamente più debole non acquisisce quel grado di tutela necessario a giustificare la perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio” (Cass. n.1096/10).

