Falsa identità del cliente: la banca deve dimostrare la scusabilità del suo errore
L’attività bancaria non può essere considerata attività pericolosa, di per sé od in relazione alla natura dei mezzi adoperati, nei termini di cui all’art. 2050 c.c. “L’attività bancaria può indubbiamente sollecitare (più di altre) iniziative e comportamenti illeciti da parte di terzi, anche pericolosi per l’incolumità altrui. Né si può escludere che in futuro – con il moltiplicarsi del numero e della potenzialità dannosa degli illeciti – possano essere elaborate regole peculiari e più ampie di imputazione della responsabilità, a tutela degli utenti dei servizi bancari.
Ad oggi, l’esercizio dell’attività bancaria si considera mera occasione dell’esposizione a pericolo del patrimonio od anche dell’incolumità fisica della clientela; non invece la causa prima ed originaria dei corrispondenti rischi (così per esempio, in relazione ai danni conseguenti ad una rapina, Cass. civ. Sez. III, 27 maggio 2005 n. 11275)”.
Tuttavia, in tema di controlli minimi indispensabili al fine di identificare il cliente (cioè la verifica della corrispondenza della fotografia riportata sul documento alla persona del richiedente il servizio) quando trattasi di documento che non sia stato in alcun modo falsificato o alterato si presume che lo scambio di identità sia immediatamente riconoscibile. Risultando il furto di identità e l’utilizzazione da parte del reo di un documento altrui in nulla alterato o modificato, la riconoscibilità dell’abuso è da ritenersi in re ipsa, e da presumere fino a prova contraria.
In tale caso è a carico della banca, quindi, e non del danneggiato, l’onere di fornire la prova della scusabilità del suo errore (per la somiglianza fra le due persone o per altra causa).
Nella specie un cliente ha avanzato domanda di risarcimento nei confronti di alcune banche per il danno derivante dall’apertura di alcuni rapporti di conto corrente a suo nome (con successiva consegna di libretti di assegni, messi in circolazione e poi protestati) in favore di un soggetto che presentava come documento di identità la patente di guida che egli aveva smarrito e di cui aveva denunciato lo smarrimento due anni prima.
(Cassazione Civile, sezione terza, sentenza del 11 Febbraio 2009, n.3350)

