Fatto illecito del medico e responsabilità della struttura sanitaria
La Corte di Cassazione (sent. n.8826/07) è pervenuta ad affermare la responsabilità, ex art. 2049 c.c., della struttura ospedaliera per il fatto illecito commesso dal medico, anche nei casi in cui quest’ultimo non sia dipendente della prima, e sinanche nell’ipotesi in cui il medico sia stato scelto direttamente dal paziente.
Ciò che rileva, al fine del sorgere della responsabilità in esame, è che il medico sia “inserito” nella struttura ospedaliera, in applicazione del principio cuius commoda, eius et incommoda.
In particolare l’accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità.
La responsabilità della struttura sanitaria (pubblica o privata) per fatto dell’ausiliario o preposto prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con il medico, trovando fondamento nel principio del rischio, senza che assuma rilievo la distinzione tra comportamento colposo o doloso dell’agente, sufficiente essendo al riguardo la mera occasionalità necessaria.
La responsabilità del medico dipendente di ente ospedaliero verso il paziente ha natura contrattuale, trovando fondamento nel c.d. contatto sociale, fonte di un rapporto che quanto al contenuto si modella sul contratto d’opera professionale.

