Fecondazione assistita. Diagnosi preimpianto in caso di malattie genetiche


Anche le coppie fertili hanno diritto di accedere alla fecondazione assistita previa diagnosi preimpianto allorché siano portatrici di gravi malattie genetiche e vogliano evitare il rischio di trasmissione delle stesse ai propri figli.

Così il Tribunale di Salerno (ord. del 9 Gennaio 2010) ha accolto il ricorso in via d’urgenza di una coppia, portatrice di una grave malattia genetica trasmissibile, che in assenza di cause di inferitlità o sterilità, si era vista rifiutare l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita.

Invero l’art.4, comma 1, della legge 40/04 dispone che

“Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”.

A parere del giudice salernitano, tuttavia, tale disposizione va riletta innanzitutto alla luce delle linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita adottate dal Ministero della salute con decreto dell’11 Aprile 2008 che aprono la strada alle indagini preimpianto.

Tale decreto, infatti, innova le precedenti linee guida eliminando il limite alle indagini genetiche meramente “osservazionali”.

Inoltre equipara la sussistenza di malattie trasmissibili alla madre e/o al feto ad una causa di sterilità ai sensi dell’art.4, comma 1, L. n.40/04. La certificazione dello stato di infertilità o sterilità per l’accesso alle tecniche di riproduzione assistita, infatti, e’ effettuata

“… tenendo conto anche di quelle peculiari condizioni in presenza delle quali – essendo l’uomo portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV – l’elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l’adozione di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilita’ maschile severa da causa accertata e certificata da atto medico, di cui all’art. 4, comma 1 della legge n. 40 del 2004″

Non da ultimo, alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n.151/09), il giudice ritiene che la salute della madre ha assunto un ruolo dominante “… muovendo dal rilievo che la stessa l. n. 40 del 2004 non riconosce una tutela assoluta all’embrione, in quanto cerca di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze della procreazione. Riconoscendosi allora alla stessa madre il diritto di abortire il feto malato, deve tutelarsi il diritto della madre a conoscere se il feto sia malato tramite appunto diagnosi preimpianto, senza arrivarsi irragionevolmente alla conseguenza di impiantare il feto malato per poi abortirlo”.

In conclusione l’ordinanza del Tribunale di Salerno sferra un ulteriore colpo all’architettura della legge 40 tanto che qualcuno si chiede se non sia giunto il momento di rimaneggiarla. Vero è che il dibattito sull’argomento resta accesissimo.