Figlio maggiorenne e cessazione dell’obbligo di mantenimento
Va escluso l’obbligo di mantenimento in favore del figlio trentatreenne, che non svolge più da molto tempo alcuna attività di studio e che ha già iniziato a lavorare, sia come dipendente (guardia giurata, ma solo per alcuni mesi) sia come imprenditore (attività di edicolante in proprio, anch’essa dimessa dopo circa un anno).
La Corte di Cassazione (sent. n.1761/08) conferma il principio secondo cui non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità , atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando invece l’obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni (Cass., Sez. I, 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass., Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477; Cass., Sez. I, 5 agosto 1997, n. 7195).
Sotto quest’ultimo profilo la Corte ha ritenuto che nel procedimento di revisione delle condizioni dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, promosso dal genitore divorziato per ottenere l’esonero dal relativo obbligo, la richiesta di alimenti da parte del figlio è necessariamente ricompresa in quella, dal medesimo avanzata in via riconvenzionale, di aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento. Pertanto, non costituisce domanda nuova, vietata in sede di reclamo, quella di alimenti, quando in primo grado, da parte del figlio convenuto nel giudizio di revisione, sia stato chiesto di non escludere, ma anzi di innalzare l’importo dell’assegno di mantenimento (cfr. Cass., Sez. I, 16 giugno 1997, n. 5381; Cass., Sez. I, 19 giugno 1996, n. 5677; Cass., Sez. I, 3 marzo 1994, n. 2128).

