Il figlio maggiorenne non può essere mantenuto in eterno


I genitori devono mantenere i figli maggiorenni non autosufficienti, ma solo entro determinati limiti temporali.

E’ principio costante espresso dalla giurisprudenza di legittimità che “… l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c. non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché non emerga la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso”.

In altre parole l’obbligo di mantenimento cessa quando il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica o quando, il figlio rifiuti senza ragione di svolgere un’attività lavorativa che gli consente di raggiungere tale indipendenza.

L’accertamento dell’inerzia o del rifiuto del figlio “… non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato anche alle aspirazioni, al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione – deve in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate … e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia”.

Se il figlio, quindi, ha un progetto di vita e manifesti particolari attitudini e interessi, eventualmente qualificati da uno specifico percorso formativo, può rifiutare giustificatamente un’offerta di lavoro inadeguato. E’ chiaro, però, che questo rifiuto non potrà essere giustificato in eterno ma solo finché le sue aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di concretizzarsi.

Nel valutare la domanda di mantenimento presentata dal figlio maggiorenne nei confronti del genitore, il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti ad incidere, in positivo o in negativo, sulla situazione personale, patrimoniale e reddituale delle parti, ancorché sopravvenuti nel corso del giudizio, fino alla data della decisione sull’eventuale impugnazione “… ed e’ tenuto ad ancorare le sue determinazioni al momento dell’effettivo verificarsi del mutamento delle condizioni che legittimano l’attribuzione ed eventualmente a modularle nel tempo in relazione al loro progressivo variare, dando rilievo al tipo di attività eventualmente svolta dal figlio, al reddito da essa derivante e al grado di autonomia dallo stesso conseguito”.

(Cass. n.261/10)