Figlio nato durante il matrimonio e inoperatività della presunzione di paternità
Ai sensi dell’art. 231 c.c.
Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
Questa disposizione pone quella che è generalmente conosciuta come presunzione di paternità.
In altre parole, se il figlio nasce in costanza di matrimonio, si presume che il “marito” ne sia il padre.
Questa presunzione non è assoluta sicché, se ne ricorrono i presupposti, può essere vinta, ad esempio, da un’azione di disconoscimento della paternità.
Vi sono dei casi, però, in cui la presunzione non trova applicazione ab initio. In tali ipotesi il figlio nato dalla “moglie” in costanza di matrimonio non viene considerato figlio del “marito” tanto da ammettere l’esercizio di un’azione di accertamento della paternità naturale a carico di un terzo soggetto.
La presunzione di paternità, infatti, “… non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento (della paternità n.d.r.) ai sensi dell’art.235 c.c., né si frappone alcun ostacolo all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito” (Cass. n.3194/06, n.8059/07).

