Se il figlio si trasferisce per studio non cade l’assegnazione della casa coniugale
In sede di separazione l’assegnazione della casa coniugale avviene principalmente in funzione del prevalente interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Sicché l’abitazione viene di regola affidata al genitore presso il quale i figli vengono allocati.
Cosa accade, però, se il figlio abita soltanto saltuariamente nella casa coniugale, ad esempio, per ragioni di studio? In questo caso può essere modificato il provvedimento di assegnazione?
No, a parere della Corte di Cassazione.
Come ha già precisato la Suprema Corte (sent. n. 11320/05) “… la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non può far venir meno di per sé il requisito dell’abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano. Il trasferimento ad altro Comune, risultante dai registri anagrafici, potrebbe essere collegato … ad una ricerca di lavoro, magari provvisoria”.
A parere della Corte potrebbe ravvisarsi una scissione tra domicilio, luogo in cui il soggetto ha stabilito (o conservato) la sede principale dei suoi affari ed interessi personali e patrimoniali (la casa familiare) e residenza, luogo di dimora abituale (provvisoriamente differente).
(Cass. n.6861/10)

