Filiazione naturale derivante da successiva unione e assegnazione della casa familiare

Di recente la Corte di Cassazione (sent. n.20688/07) si è espressa in materia di assegnazione della casa familiare, riconfermando la finalità dell’istituto ed escludendo che su detta assegnazione possa incidere il fatto che, ad uno dei coniugi divorziati, sia nato un figlio da un’unione successiva.

Invero la giurisprudenza consolidata di legittimità (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, condivisa da Casa. 17 gennaio 2003, n. 661; Casa. 18 settembre 2003, n. 13736; Casa. 6 luglio 2004, n. 12309; Casa. 1 dicembre 2404, n. 22500), anche sotto il vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della L. n.898/70, afferma che la disposizione contenuta nel comma 6 della L. n.898/70 consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull’immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all’altro coniuge, solo alla condizione dell’affidamento a quest’ultimo di figli minori a della convivenza con esso di figli maggiorenni non autosufficienti, senza loro colpa, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell’istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell’ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l’assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell’assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di. sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l’assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati (Cass., n. 8221 del 2006).

Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che

il previgente art. 155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. in tema di separazione e l’art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento dì assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall’art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione (Cass., n. 6979 del 2007)

Alla luce di tali principi deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente. A maggior ragione deve escludersi ciò allorquando il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell’altro coniuge, ma di una persona diversa.

La disciplina dell’assegnazione della casa coniugale postula invero che i soggetti alla cui tutela è preordinata l’assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.

In tale prospettiva è stata ritenuta assolutamente inconferente il riferimento alla sentenza Corte Cost. n. 166/98 , potendosi anzi da detta pronuncia desumere ulteriori argomenti nel senso che i figli alla cui tutela deve essere preordinata l’assegnazione della casa coniugale sono proprio quelli nati dai genitori della cui separazione si discute.

Con tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155, comma quarto, c.c., nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosuffìciente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile.

A tale conclusione la Corte è giunta sulla base delle seguenti argomentazioni:

  • la questione deve essere risolta ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative;
  • l’art. 261 c.c. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi;
  • nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine riguardo i rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell’art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all’obbligo di responsabilità;
  • il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 c.c., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261 c.c., devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dai figli naturali;
  • l’obbligo di mantenimento della prole, sancito dall’art. 147 c.c., comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente, tra queste, la predisposizione e la conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio.

L’interpretazione sistematica dell’art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e ss. c.c., ha osservato la Corte costituzionale, impone che l’assegnazione della casa famiglia nell’ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status del figlio.

Da tali principi, dunque, risulta confermato che – anche nella situazione di fatto considerata da Cass. n.20688/07 -la responsabilità genitoriale rispetto ai figli postula che questi siano tali per entrambi i genitori.

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