Finanziaria 2008: prescrizione più breve per le multe?

L’art. 1, comma 153, della L. n.244/07 (Finanziaria 2008) ha innovato la L. n.248/05 – concernente misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria – introducendo all’art.1 della predetta un nuovo comma 35 bis, che recita testualmente:

A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Immediatamente dopo la pubblicazione della legge la rete è stata invasa da commenti positivi riferiti ad una pretesa riduzione del termine prescrizionale delle contravvenzioni che, invece, è tuttora pari a 5 anni.

La novella, invero, pone semplicemente un divieto agli agenti della riscossione (es. Equitalia) di svolgere attività finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo dai Comuni riferite a contravvenzioni non pagate, allorché siano passati più di due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Tale disposizione ha l’evidente finalità di ridurre il cd. fenomeno delle “cartelle pazze”, imponendo l’utilizzo di una procedura più celere per la riscossione.

Il divieto non è espressamente sanzionato, anche se è postulabile, ad es., la nullità della cartella esattoriale notificata oltre il termine fissato dalla disposizione. Nelle “attività finalizzate al recupero” potrebbe essere ricompreso, plausibilmente, anche l’utilizzo dei consueti strumenti “cautelari” funzionalmente collegati al recupero.

Il dies a quo è quello della consegna del ruolo all’agente per la riscossione. Sarebbe stato ragionevole imporre la pubblicazione, ad es. sulla cartella esattoriale, della relativa data e non soltanto di quella in cui il ruolo è divenuto esecutivo. La difficoltà – e a maggior ragione l’impossibilità – di calcolare il predetto termine può vanificare la concreta efficacia della disposizione.

E’ comunque indubitabile che non viene introdotto un nuovo termine prescrizionale per le contravvenzioni che resta quello fissato dagli artt. 209 c.d.s. e 28 L.689/81, cioè cinque anni dal giorno della commessa violazione.


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