Furto del carico e responsabilità dell’autotrasportatore


“Il vettore professionale, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico, per cui la scelta del vettore di posizionare il carico in ora notturna e in una zona incustodita, non è una scelta insindacabile, ma raggiunge il livello gravemente colposo (Cass. n. 14397/99 … ), atteso che i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi”.

Nella specie veniva ritenuta “… gravemente colposa la condotta del vettore, perché questi ha omesso di prevedere le
peculiari condizioni che sarebbero venute in essere per la conclusione del viaggio in ora notturna e per negligenza, apprezzabile nella mancata predisposizione degli accorgimenti pratici necessari e sufficienti ad evitare ne scaturissero situazioni di pericolo.

La durata del viaggio in relazione all’ora di partenza; la estensione del percorso (che non comportava, certo, l’attraversamento di luoghi sconosciuti o insidiosi) non potevano non rientrare nell’ambito della capacità minima del vettore professionale e in correlazione alla sua capacità organizzativa minima non poteva far omettere al vettore stesso di custodire il carico in zona
protetta. Il vero è che il carico fu lasciato in luogo privo di vigilanza notturna e di adeguata recinzione …”.

Pertanto veniva confermata la sentenza di merito, ritenuta congruamente motivata in relazione alla qualificazione del grado elevato di colpa del vettore e all’esclusione del caso fortuito.

“Infatti, nel caso fortuito, di cui all’art. 1693 c.c., vanno ricompresi – come è noto – la forza maggiore e il fatto del terzo, secondo i criteri della ordinaria diligenza. Queste circostanze escludono la responsabilità del vettore solo quando, secondo, per l’appunto, l’ordinaria diligenza, rapportata alle modalità dell’accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi (Cass. n.2409/06).

Ne consegue che la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non è configurabile come causa liberatoria della responsabilità del vettore, qualora le circostanze in cui si sia verificata siano tali da renderla prevedibile e, quindi, evitabile (Cass. n. 7293/96)”.

In particolare il vettore non è riuscito ” … a fornire la specifica prova, che su di lui incombeva, per la quale il danno, subito dal committente per la perdita delle cose trasportate, fosse stato dovuto ad un evento positivamente identificato, ma a lui estraneo e soprattutto a lui non imputabile.

Di vero, non è assolutamente imprevedibile la commissione di una rapina, subita, come nella specie, nella notte …, stando parcheggiato il container in zona non custodita. In sintesi, il rischio di una rapina non era imprevedibile e, quindi, era onere del vettore provare di aver adottato, tra le varie possibilità ordinarie di rendere sicuro il trasporto, quelle più idonee a garantirne la puntuale esecuzione e che l’evento era in definitiva inevitabile in relazione ad un parametro valutativo di diligenza, da apprezzarsi alla stregua dell’art. 1176, comma 2 c.c. (Cass. n. 4236/01; Cass. n. 1823/03), in quanto si tratta di un vettore professionale”

(Cassazione Civile, sezione terza, sentenza del 27 Marzo 2009, n.7533)