Il furto nelle cassette di sicurezza non è equiparabile al “caso fortuito”


“… la sottrazione di beni custoditi in cassetta di sicurezza, a seguito di furto, non può considerarsi caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della prestazione dedotta in contratto (con tale contratto la Banca assume la responsabilità riferita a prestazioni di custodia). È applicabile, nella specie, l’art. 1218 c.c., per cui è il debitore che, per liberarsi dalla responsabilità, ha l’onere di provare che l’impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile. Ancora, l’art. 1839 c.c., che indica la responsabilità della banca, relativamente alla idoneità e custodia dei locali e alla integrità esterna delle cassette di sicurezza, va interpretato nel senso che non solo al locale dov’è materialmente collocata la cassetta ci si deve riferire, ma pure a tutto il complesso bancario, attraverso il quale è possibile accedere alla cassetta stessa” (v. anche Cass. n.7081/05).

Nella fattispecie, non solo la Banca non forniva prova liberatoria, ma sussisteva anche la “… prova positiva delle gravi carenze del sistema antifurto dei locali della Banca …  non esisteva un sistema di vigilanza da parte di guardie giurate, telecamere o metaldetector per l’accesso ai locali (i rapinatori si introdussero da una porta secondaria, utilizzando una chiave riprodotta a calco) e neppure un congegno di apertura a tempo del caveau“.

(Cass. n.23412/09)