Giudizio di equità: il Giudice di pace liquida il danno non patrimoniale anche fuori dei casi fissati dalla legge


Quanto alla risarcibilità del danno morale “… nel giudizio di equità del giudice di pace, venendo in rilievo l’equità cd. formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall’art. 2059 c.c., sia pure nell’interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione.

Ne consegue che il giudice di pace, nell’ambito del solo giudizio d’equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell’illecito (Cass. civ., Sez. Ili, 27/07/2006, n. 17144)”.

Nella specie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento del danno morale per la morte di un gatto in seguito ad una trasfusione eseguita presso una clinica veterinaria.

E’ stato puntualizzato che “… la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza. Nel caso di specie è stata, per l’appunto, individuata una specifica negligenza, per non essere stata la trasfusione preceduta dai preventivi accertamenti sulla qualità del sangue utilizzato per la trasfusione”.

(Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25 Febbraio 2009, n.4493)