Gli studi di settore non sono uno strumento di accertamento automatico


L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 07.06.07, ribadisce che gli studi di settore, come peraltro stabilito dalla normativa, sono uno strumento utilizzabile 1) dal contribuente, come punto di riferimento per avere maggiore garanzia in ordine ad eventuali successivi controlli, e 2) dall’Amministrazione per selezionare le posizioni da sottoporre a verifica e controllo.

Detti studi, quindi, non sono uno strumento di accertamento automatico e il contribuente non ha alcun obbligo di adeguarsi agli stessi se ritiene che non rispecchia la propria effettiva capacità contributiva.

Ma le cose stanno realmente così?

Sembra proprio di no, se è vero che gli Uffici fiscali applicano gli studi di settore senza tener conto di quanto espresso nei comunicati stampa rilasciati “ad arte”. L’accertamento che consegue al mancato adeguamento, infatti, è modellato “in toto” agli studi di settore che vengono applicati in maniera pressocché automatica. Il mancato adeguamento, così, si traduce immancabilmente per il contribuente in ulteriori costi : 1) pagare altri soldi al Fisco addivenendo al concordato o 2) impugnare l’accertamento tributario con l’onere di dimostrare le effettive ragioni del mancato adeguamento.