I nonni hanno il diritto di frequentare i nipoti
Una delle chiavi di volta della riforma del codice civile attuata con legge n.54/06 è la tutela dell’interesse preminente dei figli minori che – anche in caso di separazione o divorzio dei genitori – hanno diritto a vivere in un ambiente sereno coltivando buoni rapporti con entrambi i genitori e tutti i componenti della famiglia.
Di recente, però, tale principio ha dimostrato di avere una capacità applicativa estesa a diversi modelli di crisi familiare e non soltanto a quelle crisi riguardanti i rapporti marito-moglie o i conviventi more uxorio.
In particolare tale principio ha trovato concretizzazione nell’affermato e reciproco diritto dei di visita ai nipoti da parte dei nonni. Nel caso di specie una coppia di coniugi, che avevano interrotto i rapporti con la famiglia di origine della moglie, impedivano ai nonni materni di poter vedere i nipoti. I nonni si sono rivolti al Tribunale di Roma che, dopo aver esperito invano un tentativo di conciliazione volto a far riprendere i rapporti tra i nonni e i nipoti, con decreto incaricava il Servizio sociale di compiere attività di mediazione tra i genitori e i nonni materni e di organizzare, valutata la disponibilità dei minori, incontri protetti con i nonni medesimi, con l’obiettivo di dirimere la conflittualità esistente.
Veniva proposto reclamo alla Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, che – sentite le parti e la psicologa del Dipartimento materno infantile – lo respingeva sostenendo per l’appunto la necessità di salvaguardare il preminente interesse dei minori che consiste nel vivere sereni e tranquilli mantenendo buoni e equilibrati rapporti con tutti i propri parenti, ivi compresi i nonni. La serenità di tali rapporti, hanno precisato i giudici, non può venir imposta con un provvedimento giurisdizionale, ma è precipuo compito del giudice minorile operare al fine di garantire ai minori la serenità e l’equilibrio in detti rapporti.
I genitori, tuttavia, proponevano ricorso per Cassazione. La Suprema Corte si è pronunciata con la Sentenza n.24423/07 dichiarando il ricorso in parte inammissibile, in parte infondato. Infatti, la Corte ha ribadito che il decreto emesso in sede di giudizio di merito, non essendo un provvedimento definitivo ma solo un provvedimento volto a regolamentare e disciplinare la vita e la crescita equilibrata dei bambini, è sempre soggetto alla possibilità di revisione. Nel caso di specie, il decreto impugnato è volto a consentire ai nonni di mantenere i contatti con i nipoti anche contro la manifestazione di volontà contraria da parte dei genitori. Pertanto, il decreto e quanto con esso statuito non sono ricorribili per Cassazione, stante che ciò che è stabilito non assume il valore di giudicato.
Tuttavia alcuni giudici di merito (vedi ordinanza del Tribunale di Napoli del 01/02/07) sottolineano che l’articolo 155 c.c. pone al centro dell’attenzione la figura del minore, rispetto al quale, le figure di riferimento per il suo percorso di crescita e formazione, non costituiscono che necessari strumenti per quello scopo. Il che deve indurre, anche, a ritenere che laddove il legislatore ritiene significativo per un minore il rapporto con gli ascendenti, il riferimento a tali soggetti è solo strumentale rispetto all’obiettivo indicato con la conseguenza che, se tale rapporto per il minore costituisce il contenuto di un diritto pieno ed assoluto, azionabile e tutelabile, nessuna tutela la norma appresta, invece, direttamente, per i soggetti che di quel percorso di crescita sono dal legislatore individuati come pedine.
In altre parole, ritenere che l’articolo 155 c.c. individui e costituisca in capo gli ascendenti un diritto pieno, azionabile anche nei confronti dei genitori, affinché siano individuate le modalità attraverso cui realizzare ed attuare quel rapporto significativo che i minori, per l’equilibrio della loro crescita, debbono tendenzialmente mantenere con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, significa stravolgere completamente il significato ed il contenuto della norma, dettata, per quel che si è detto, non nell’interesse dei soggetti cui il minore ha diritto di rapportarsi, ma solo ed esclusivamente dei minori medesimi.
fonte: cortedicassazione.it

