I poteri del giudice nell’assegnazione del cognome al figlio minorenne
L’art. 262 c.c. statuisce che
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo abbia riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre.
La norma intende garantire, in materia di assunzione del cognome, l’equiparazione del trattamento dei figli naturali e dei figli legittimi, contemperandolo peraltro, nell’interesse esclusivo del figlio, con la tutela generale del cognome che, in quanto elemento identificativo della persona, costituisce diritto inviolabile, tutelato ai sensi dell’ art. 2 Cost. (v. Corte cost., sentenze nn. 13/94 e 297/96, la seconda delle quali ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262 c. c., nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale).
Il secondo comma dell’articolo va interpretato nel senso che il figlio maggiorenne può – a sua scelta – assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei genitori possa in alcun modo opporsi alla sua scelta.
Parallelamente, nell’ipotesi di figlio minore di età, l’art. 262 c. c., comma ultimo, demandando, nel caso previsto dal secondo comma, al giudice la decisione sulla modalità di assunzione del cognome paterno, gli conferisce le stesse facoltà di scelta attribuite al figlio maggiorenne. Tali facoltà, secondo i principi fissati da guasta Corte, vanno esercitate nell’esclusivo interesse del minore (Cass. n. 12641/06; 27 aprile 2004, n. 6098), valutando tutte le circostanze del caso. (Cass. n.15953/07)
Di recente la Corte di Cassazione (Cass. n.15953/07), applicando i suesposti principi, ha imposto l’applicazione al figlio minorenne del cognome paterno, in sostituzione di quello materno, ritenendo che il disagio
che potrebbe derivare alla minore dalla sostituzione del suo cognome appare del tutto trascurabile di fronte al vantaggio che la stessa potrà ricavare in futuro dal fatto di portare, come la grande maggioranza delle persone, il solo cognome paterno, evitando cosi molestie e curiosità circa le sue vicende personali

