Il calcolo del danno differenziale
“… la norma di cui all’art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all’infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’Inail in dipendenza del l’infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l’intero danno, sia le indennità.
Tale danno differenziale deve essere, quindi, determinato sottraendo dall’importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223, 2056 c.c. e s.s.) quello delle prestazioni liquidate dall’Inail, riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione. Peraltro, con riguardo al valore capitale delle rendite a carico dell’istituto, deve tenersi conto, anziché del meccanismo generale di adeguamento degli importi dovuti a titolo di danno al potere di acquisto della moneta, del meccanismo legale di rivalutazione triennale delle rendite previsto dall’art. 116, comma 7, D.P.R. n. 1124 del 1965, salva, per la parte non coperta, la rivalutazione secondo gli indici Istat (Cass. 12 dicembre 1996, n. 11073; cfr. anche Cass. 26 maggio 2001, n. 7195)”.
(Cass. n.10035/04)

