Il coniuge affidatario trasferitosi in altra città non ha diritto all’assegnazione della casa familiare


La giurisprudenza della Corte di Cassazione (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, condivisa da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 18 settembre 2003, n. 13736; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004, n. 22500) si è ormai consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11 ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6 la disposizione contenuta nel comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull’immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all’altro coniuge, solo alla condizione dell’affidamento a quest’ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell’istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell’ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l’assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell’assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l’assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati (Cass., n. 8221 del 2006).

Più di recente, questa Corte ha affermato che

“il previgente art. 155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. in tema di separazione e l’art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall’art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione”. (Cass. n. 6979/07).

Alla luce di tali principi, risulta dunque evidente come l’assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario di un figlio minore o convivente con un figlio maggiorenne incolpevolmente non autosufficiente, in tanto si giustifica in quanto sia finalizzata ad assicurare l’interesse della prole alla permanenza nell’ambiente domestico in cui essa è cresciuta; evenienza, questa, che postula la destinazione dell’immobile a stabile abitazione del coniuge e del figlio. Tale condizione, pertanto, non sussiste allorché emerga uno stabile radicamento della madre e del figlio convivente in una città diversa da quella ove è sita la casa familiare.

(Cass. n.26476/07)