Se il debitore paga in ritardo non può essere segnalato alla Centrale Rischi


Alla luce dei dati normativi e delle istruzioni emanate in materia dalla Banca d’Italia, già richiamati dalla Suprema Corte (Sez. I, 12 ottobre 2007 n. 21428) e conformemente all’orientamento più diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito – è possibile affermare che “l’appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza e che «lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l’accostamento che tali Istruzioni hanno inteso di stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l’espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell’insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità, essendosi rilevato da più di un Autore che, se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l’utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell’impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, laddove, del resto, in un ordine di idee nel quale la nozione stessa di sofferenza poggi sulla nozione di insolvenza fallimentare, le situazioni sostanzialmente equiparabili all’insolvenza, di cui è parola nelle più volte richiamate Istruzioni, verrebbero a manifestarsi, secondo quanto trovasi affermato in dottrina, come le sfumature di una sola tonalità cromatica, se non addirittura come delle addizioni di mero stile»”.

Nella concreta fattispecie il giudice del merito confermava la legittimità della segnalazione alla centrale rischi sul solo assunto della «incontestata erogazione di somme e la mancata parziale restituzione» e dell’affermazione che «lo stato di insolvenza che giustifica il rischio e la segnalazione, deve valutarsi a parere del giudicante, in senso oggettivo, in considerazione dell’entità del credito insoluto, del tempo trascorso in una situazione di inadempienza, e, soprattutto, della manifesta volontà di non adempiere», senza alcun riferimento alla circostanza che la banca non era stata in grado di produrre il contratto di finanziamento sottoscritto dall’attore e che la pretesa di pagamento era fondata, sebbene subordinatamente, sull’art. 2033 c.c., ossia su un rapporto non usualmente ricompreso tra i rapporti bancari soggetti a segnalazione, posto che «la Banca d’Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti le informazioni necessarie per il contenimento dei rischi derivanti dal cumulo degli affidamenti in capo a un medesimo soggetto».

“A ciò si aggiunga che, come innanzi rilevato, in forza delle richiamata istruzioni «l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito».

Sì che ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria («incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte») mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca”.

(Cassazione Civile, sezione prima, sentenza del 5 Marzo 2009, n.7958)