Il divorzio

  1. Che cos’è
  2. Le condizioni necessarie per il divorzio
  3. Effetti della sentenza di divorzio
  4. Questioni patrimoniali: assegnazione dell’abitazione familiare
  5. Assegno di mantenimento (cd. assegno divorzile)
  6. Affidamento dei figli
  7. Diritti successori
  8. Il procedimento di divorzio
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1. Che cos’è
Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorché cessi la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi ed essa non possa essere più ricostituita.

Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario (cioè celebrato dinanzi al ministro di culto e trascritto nei registri dello stato civile). Naturalmente non è ammesso divorzio per il matrimonio “canonico” perché privo di effetti civili.

Il procedimento di divorzio può svolgersi con due modalità alternative:

  • divorzio congiunto, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni dello stesso: in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
  • divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni: in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.

Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto quest’ultima non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne sospende temporaneamente alcuni effetti in attesa di una eventuale riconciliazione o del un provvedimento di divorzio.

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2. Le condizioni necessarie per il divorzio
Sono condizioni necessarie per richiedere il divorzio:

  • la cessazione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
  • la cessazione della coabitazione.

Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla L. n. 898/70 (che ha introdotto l’istituto per la prima volta in Italia) come modificata dalla L. n. 74/87.

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell’art. 3 della L. n.898/70 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia. La causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni.

In particolare il divorzio può essere richiesto:

  • in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
  • in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice. In questo caso tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno tre anni.

Per la decorrenza dei tre anni, quindi, non può essere computato il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto che, sotto questo profilo, è giuridicamente irrilevante (fa eccezione il caso residuale della separazione di fatto iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970).

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3. Effetti della sentenza di divorzio
Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze.

La donna perde il cognome del marito.

A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell’art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti relativamente a:

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4. Questioni patrimoniali: assegnazione dell’abitazione familiare
Nel caso di divorzio giudiziale non vi è accordo tra i coniugi sui rapporti patrimoniali sicché gli stessi vanno definiti dal Giudice. Questi può confermare le decisioni già adottate in sede di separazione, oppure – a seguito dell’istruttoria basata sulle prove prodotte dalle parti o sui controlli tributari disposti d’ufficio per valutare la capacità contributiva di ciascun coniuge – può stabilire in merito al riconoscimento dell’assegno divorzile e all’affidamento e mantenimento dei figli.

Salvo il caso dell’assegnazione dell’abitazione familiare al coniuge affidatario esclusivo della prole, anche se non proprietario dell’immobile, nulla può disporre il Giudice sui beni di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi.

Per quanto riguarda l’assegnazione dell’abitazione familiare e l’affidamento dei figli si applicano in sostanza gli stessi principi stabiliti in tema di separazione.

La disciplina dell’assegno divorzile ha invece una natura diversa dal diritto al mantenimento che può essere stabilito in sede di separazione, giacché trova fondamento nello scioglimento del vincolo matrimoniale.

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5. Assegno di mantenimento (cd. assegno divorzile)
Il diritto all’assegno di divorzio si fonda sullo scioglimento del vincolo matrimoniale. Esso, quindi, ha natura diversa dall’assegno di mantenimento e da quello alimentare eventualmente dovuti al coniuge separato, che presuppongono invece la persistenza del rapporto di coniugio.

L’assegno divorzile manifesta una natura complessa dato che può essere concesso allorché sussista almeno una delle seguenti componenti:

  1. una componente assistenziale, basata sulla valutazione del pregiudizio che ha causato ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
  2. una componente risarcitoria, basata sulla valutazione dell’eventuale fatto illecito che ha determinato la rottura del rapporto;
  3. una componente compensativa, basata sulla valutazione degli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.

Normalmente, il versamento dell’assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi affinché questi possa mantenere lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.

L’assegno deve essere versato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, ma può essere richiesto pure successivamente, se le condizioni di vita di uno dei divorziati lo richieda (nell’ipotesi della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno).

L’assegno può essere oggetto di rinuncia, ma anche in questo caso, se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.

L’assegno divorzile può essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione, previo accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.

Qualora sia liquidato in un’unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute dalla legge stessa improponibili. In tal caso il coniuge non potrà vantare alcun diritto neanche in ambito successorio.

Qualora l’assegno venga versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell’ex coniuge, potrà ottenere una quota dell’eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa.

Il diritto all’assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze o qualora colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.

Qualora l’obbligato non versi l’importo stabilito è possibile agire esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca). E’ possibile anche il pignoramento dello stipendio o della pensione.

Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, è possibile richiedere idonea garanzia di natura reale o personale, oppure il sequestro di beni del coniuge obbligato.

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6. Affidamento dei figli
L’affidamento dei figli in caso di divorzio, così come per il caso della separazione, è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la L. n. 54/06.

Il principio fondamentale è che, anche in caso di divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Pertanto, in sede di divorzio e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l’esclusivo interesse della prole.

Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole (si veda in seguito).

Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni.

Il genitore divorziato non affidatario conserverà l’obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.

Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.

L’assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L’importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri.

L’art. 155-quater c.c. stabilisce che l’interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.

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7. Diritti successori
In caso di morte dell’ex coniuge, il coniuge divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà alcun diritto sull’eredità. Egli potrà solo riceverne una quota se è titolare dell’assegno alimentare o dell’assegno divorzile. Non potrà invece ricevere nulla se l’assegno divorzile è stato versato in un’unica soluzione.

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8. Il procedimento di divorzio
Non esiste il divorzio consensuale, ma solo il cosiddetto divorzio congiunto, cioè domandato da entrambe le parti.

Diversamente dal procedimento di separazione, infatti, l’intervento del tribunale è necessario e più incisivo. Infatti, per dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, l’autorità giudiziaria preposta deve effettuare un controllo sull’effettiva esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti espressamente dalla legge, e specificamente:

1. il venir meno della comunione spirituale e materiale dei coniugi e l’impossibilità di ricostituirla (elemento soggettivo);

2. la presenza di una delle cause di cui all’art. 3 della legge n. 898/1970 (requisito oggettivo).

Naturalmente il Giudice, qualora dall’unione matrimoniale siano nati dei figli, è tenuto a valutare, adottare o confermare i provvedimenti relativi alla prole, in considerazione del loro esclusivo e superiore interesse.

Nel caso di divorzio congiunto, il procedimento si svolgerà più celermente, essendo sufficiente la sola comparizione dei coniugi per il tentativo di conciliazione.

Nel caso di divorzio giudiziale, invece, considerati i conflitti che potrebbero insorgere, il procedimento è sempre più complesso e articolato.

Anche nel procedimento di divorzio, tuttavia, è possibile richiedere l’emissione di sentenza con la quale si pronuncia soltanto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre il procedimento giudiziario continuerà al fine di regolamentare definitivamente gli aspetti controversi sorti tra i coniugi (ad es. l’importo dell’assegno divorzile).

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