Il pagamento in misura ridotta non preclude il ricorso del coobbligato in solido


La Corte Costituzionale, in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in relazione alla norma di cui all’articolo 204 bis c.d.s. nel caso in cui, pagata la sanzione nella misura ridotta da parte di uno dei coobbligati in solido indicati dall’articolo 196 c.d.s., sia proposta opposizione dal conducente del veicolo (anche al fine di far venire meno le eventuali sanzioni personali accessorie: es. decurtazione dei punti dalla patente) ha chiarito, con sentenza n.471/05, che

nessuna norma prelude al conducente dei veicolo, autore materiale dell’infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l’applicazione a suo carico della sanzioni personali suddette

Ha, altresì, chiarito la corte che tale sanzione

non riveste più carattere accessorio, ma assume un valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l’unica suscettibile di sanzione in sede giudiziaria; contestazione invece preclusa per la sanzione pecuniaria…

La corte ha altresì chiarito che l’iniziativa intrapresa dal contravventore non può essere considerata

propriamente diretta all’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione stradale ex articolo 204 bis del codice della strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che io stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio della patente di guida…

Pertanto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del proprietario del veicolo, coobbligato in solido, non preclude all’autore materiale della violazione di proporre opposizione quando dalla violazione consegua anche l’irrogazione della autonoma sanzione della decurtazione di punti dalla patente.

(Cass. n.3948/08)