Il provvedimento che impone al genitore non affidatario di contribuire alle spese per i figli non è titolo esecutivo


Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, si sensi dell’art. 155, comma 2, c.c., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, non costituisce titolo esecutivo.

Esso richiede, al fine di legittimare l’esecuzione forzata nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato, stante il disposto dell’art.474, comma 1, c.p.c. un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia.

(Cass. n.1758/08)