Il provvedimento sull’istanza di affidamento del figlio naturale non è ricorribile in Cassazione
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale (es. Cass. n. 14380/02 e 2333/05) il provvedimento della Corte d’Appello che decide su reclamo proposto avverso provvedimento del Tribunale per i minorenni vertente in tema di affidamento del figlio naturale ex artt. 317 bis, 333 e 336 c.c., è privo del carattere della decisorietà e della definitività;
In tema di tutela dei minori, infatti, i provvedimenti che limitino o escludano la podestà dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza della podestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., o che dispongano l’affidamento contemplato della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4, comma 2, (che richiama l’art. 330 cit.), ancorché resi dal Giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., perché sono privi dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia sui diritti soggettivi o “status”) e della definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l’efficacia propria del giudicato, quei diritti o quegli “status”), ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo ad uno di esso un “bene della vita”, ma di controllare e governare gli interessi dei minori.
In ragione di queste argomentazioni la Corte di Cassazione, con ordinanza n.23330/07, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il provvedimento Corte d’Appello di Milano perché insuscettibile di ricorso in Cassazione.

