Il TAR del Lazio cancella le strisce blu
L’art.7 c.d.s. consente ai Comuni di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti. E’ possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Sulla base di tale disposizione il Comune di Roma, con delibera di G.M. n.104/04, installava parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) nell’area Ostiense senza riservare alcuna area a parcheggio.
Alcuni cittadini, capeggiati dal Codacons, impugnano la delibera davanti al TAR del Lazio ottenendo un’inaspettata e clamorosa vittoria.
A parere del Tribunale (sent. n.200805218), infatti, la delibera non chiarisce la specifica ragione per la quale la zona in questione è stata definita di particolare rilevanza urbanistica limitandosi la stessa a richiamare uno studio che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche per relationem). Peraltro tale studio non apparirebbe affidabile essendo stato realizzato proprio dalla società chiamata a gestire le aree di sosta.
Il provvedimento, pertanto, è stato annullato perché adottato in mancanza di una idonea istruttoria e, quindi, sommariamente ed insufficientemente motivato.
Il Tribunale ha avuto modo di rimarcare come autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.116/2007) ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui e’ vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento.
Il TAR, comunque, non ha accolto la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate dai ricorrenti a titolo di contravvenzione.

