Illecito amministrativo e stato di necessità

La Corte di Cassazione (sentenza n.7357/07) ha respinto il ricorso di un automobilista che, multato in quanto sorpreso a circolare nella corsia di emergenza, si era difeso sostenendo di non aver potuto restare nel traffico a causa di una patologia neurosensoriale della quale soffriva, ma che non aveva documentato.

Secondo la Corte, infatti, la documentazione medica non certificava che il ricorrente fosse stato colto da crisi al momento del fatto e che nessuna giustificazione era stata fornita all’atto della contravvenzione.

Invero, in materia di sanzioni amministrative, si applicano per analogia le disposizioni previste dal codice penale sulle cause di giustificazione sicché se il contravventore deduce una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui che incombe l’onere di provarne la sussistenza.

Sicché in linea di principio la sussistenza di una grave patologia in atto, manifestantesi in una vera e propria crisi, può giustificare la commissione dell’illecito.

Tuttavia non è sufficiente una mera asserzione e allegazione sfornita di qualsiasi sussidio né la sussistenza dello stato di necessità deve basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare la condotta dell’agente o l’erroneo convincimento in capo allo stesso di trovarsi in tale stato.

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