Illecito tributario e continuazione


Nell’ipotesi di una pluralità di illeciti tributari posti in essere in esecuzione di una unitaria risoluzione dell’autore e nell’ambito del medesimo periodo d’imposta , l’Amministrazione Finanziaria ha il potere discrezionale di irrogare un’unica sanzione amministrativa (art.8, comma 2, L. n.4/29). L’applicabilità di questa disposizione presuppone la sussistenza dei presupposti del c.d. concorso omogeneo di violazioni, vale a dire la sussistenza di più violazioni di legge commesse con molteplici violazione in esecuzione di un’unitaria risoluzione del violatore e nell’ambito del medesimo periodo di imposta.

Inoltre l’art.48 DPR n.633/72 dispone che – se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni punite con la pena pecuniaria – si applica soltanto la pena pecuniaria prevista per la più grave di esse aumentata da un terzo alla metà.

La Corte di Cassazione (sent. n.12446/07) ha escluso l’applicazione di questo beneficio in caso di più violazioni di meri obblighi formali in materia di IVA (nel caso di specie omessa esibizione delle scritture contabili) non qualificabili come “operazioni” e, comunque, riferite a distinti anni di imposta e quindi prive del carattere della contestualità che giustificherebbe l’applicazione di un più mitigato regime sanzionatorio.