Illegittima durata: l’idennizzo è dovuto anche per i rinvii richiesti dalle parti


Con riguardo alla valutazione, ai fini della eventuale ascrivibilità nell’area della irragionevole durata del processo, dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall’essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dall’art. 2 della legge 89 del 2001 (Cass., Sez. 1, n. 24356/06).

Da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all’abuso del diritto di difesa.

Sulla base di tali argomentazioni, quindi, è stata cassata la sentenza di merito che ha operato la sottrazione dal tempo di eccessiva durata del procedimento anche delle frazioni causate da rinvii richiesti dalle parti o dalla disposizione di attività istruttorie, senza che, per la limitata durata degli stessi sia stato rilevato un intento dilatorio o un abuso del diritto di difesa;

(Cass. n.29543-2008)