Importo massimo garantito anche per le garanzie “atipiche”
Per lettera di gradimento o lettera di patronage si intende quella dichiarazione destinata normalmente ad una banca con cui il patronnant induce la predetta ad accordare, rinnovare, mantenere un finanziamento, o un’apertura di credito a favore del patrocinato.
Il patronage può essere utilizato come forma di garanzia atipica in sostituzione di una vera e propria fideiussione.
Di recente la Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sul tema ha stabilito che l’art.1938 c.c. (nel testo novellato dalla legge1992 n.154) che prevede un importo massimo garantito per le fideiussioni prestate a garanzia di un’obbligazione futura, trova applicazione anche per le garanzie atipiche.
Infatti tale norma “… pur essendo inserita nella disciplina tipica dello istituto della fideiussione, introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche e tra queste quelle di patronage …”
(Cass. n.1520/10)

