In due sullo scooter: l’assicurazione paga i danni


Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione “… non rileva, ai fini della esclusione della garanzia assicurativa, la violazione dell’art. 122, terzo comma, codice della strada, nel testo all’epoca vigente (1993), atteso che condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione integra – indubbiamente – una inosservanza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione; con la conseguenza che tale circostanza può valere ad escludere la garanzia assicurativa solo se l’ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto.

In altre parole, l’ipotesi in esame, in quanto non prevista espressamente dalle condizioni generali di assicurazione non esclude affatto – secondo le pronunce di questa Corte – la copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati.

La questione è stata esaminata da questa Corte, nella sentenza n. 2115 del 1996, nella quale si è affermato che: Qualora, in un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussistono l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo indennitario dell’assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso il rispettare le prescrizioni o le cautele eventualmente impostegli (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso che esistessero limiti alla indennizzabilità, da parte dell’assicuratore, del sinistro cagionato da un motociclo condotto da minorenne, sul quale erano trasportate tre persone).

L’accertamento del difetto di abilitazione alla guida dal quale deriva, a seguito di espressa previsione contrattuale, il venir meno della garanzia assicurativa, presuppone la individuazione – di volta in volta – di un tipo di abilitazione in relazione ad una determinata categoria di veicoli, ovvero delle condizioni formali e sostanziali cui esso è legato.

In tale ottica, ed agli effetti della norma del codice stradale (art. 79 lettera d) anche in relazione al successivo art. 80) e della previsione contrattuale, per mancanza di regolare patente di guida deve intendersi sia l’assoluto difetto di patente, sia il difetto – originario o sopravvenuto – delle condizioni di validità e di efficacia della stessa in relazione alle norme che disciplinano l’abilitazione alla guida (sospensione e revoca della patente, venir meno della validità di essa per il decorso del termine stabilito per la conferma da parte della Prefettura, sopravvenienza di condizioni ostative non rilevate – ad es. condizioni di integrità fisica: cfr. Cass. 5657 – 86 -) in relazione allo specifico tipo di veicolo oggetto di assicurazione.

Ove, invece, sulla scorta delle condizioni sopra considerate sia configurabile l’esistenza di una abilitazione alla guida, questa non può dirsi venuta meno sol perché le prescrizioni e limitazioni eventualmente imposte non siano state osservate, in quanto la inosservanza di esse non si traduce in una limitazione della validità e-o efficacia del titolo abilitativo riconosciuto, bensì integra una semplice illiceità della guida.

Non v’è spazio, in dette ipotesi, per la configurazione di una mancanza di patente di guida (tra l’altro non prescritta all’epoca per la guida di ciclomotori), potendosi solo configurare una guida effettuata irregolarmente per l’inosservanza delle prescritte cautele.

Tali principi sono stati più volte applicati da questa Corte con particolare riguardo all’ipotesi di mancato impiego degli occhiali il cui uso sia prescritto nella patente, nel senso di ritenere non esclusa l’operatività della garanzia l’inosservanza sia stata espressamente prevista a tal fine (cfr. Cass. 2445 del 1964, etc.).

Né rileva la violazione dell’art. 122 3 comma cod. strad., atteso che il condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione integra un’inosservanza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione, epperò vale ad escludere la garanzia assicurativa solo se l’ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. In definitiva, l’ipotesi in esame, in quanto non espressamente prevista nelle condizioni generali di assicurazione, non esclude la copertura assicurativa.

La decisione di questa Corte del 1996 non si pone affatto in contrasto con la meno recente pronuncia di questa stessa Corte, come sembrerebbe ritenere la sentenza impugnata (che la richiama a pag. 14).

Infatti, anche in essa si ribadisce:

In tema di responsabilità per danni derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile, stipulato per un veicolo non soggetto ad assicurazione obbligatoria (nella specie ciclomotore), sia stata esplicitamente esclusa la garanzia assicurativa nelle ipotesi di circolazione del veicolo in violazione delle condizioni risultanti dalla carta di circolazione, deve ritenersi che detta esclusione operi non soltanto con riferimento alla inosservanza di quanto esplicitamente attestato in detto documento (omologazione del mezzo ed idoneità del motore) ma anche con riferimento alla violazione delle norme del codice della strada che disciplinano le modalità di circolazione del veicolo (nell’affermare il suddetto principio la suprema corte ha respinto il ricorso contro la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non operante la garanzia assicurativa relativamente ai danni cagionati dalla circolazione di un ciclomotore, sul quale, in violazione dell’art. 122 quarto comma Cod. strad., viaggiava un passeggero oltre il conducente) (Cass. 9 luglio 1990 n. 7168).

Nel caso di specie, non si deduce che tale clausola fosse prevista espressamente nel contratto di assicurazione, dandosi atto invece che la polizza conteneva una clausola di esonero dalla garanzia assicurativa qualora il conducente non fosse abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore“.

(Cassazione Civile, sezione terza, sentenza del 27 Maggio 2009, n.12270)