L’INAIL non risarcisce il danno da “perdita del diritto alla vita”
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Il c.d. danno “tanatologico”, sussistente nell’ipotesi in cui alle lesioni subite dal lavoratore (nella specie, a causa di un infortunio “in itinere”) segua la morte dello stesso dopo breve tempo “… non rientra nella nozione di danno biologico come recepita dall’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che fa riferimento alla lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale”.
L’assicurazione sociale del danno biologico opera soltanto entro i predetti limiti, sicché “… non è risarcibile la domanda proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius nei confronti dell’INAIL per il risarcimento del danno da perdita del diritto alla vita“
(Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza del 27 maggio 2009, n. 12326)

