Responsabilità della Banca per il pagamento di assegni non trasferibili a persone diverse dal titolare


Componendo il precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione – con sentenza n.14712/07 – hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni (bancari o circolari), che abbia pagato i predetti in violazione dell’art. 43, comma 1, Legge Assegno.

Detta responsabilità si manifesta nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno. Nel novero di tali soggetti rientra indubbiamente il prenditore, ma anche colui che abbia apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.

Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l’applicazione del relativo regime giuridico e, in particolare, l’applicabilità della prescrizione ordinaria decennale alla relativa azione.