Incidente stradale: il danno morale va risarcito per intero anche se vi è concorso di colpa
La parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell’autore del danno, ancorché vi sia l’accertamento del pari concorso di colpa ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 del codice civile.
Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte che aderisce all’orientamento manifestato dalle sentenze della III sez. civile nn. 7281, 7282, 7283 del 12 maggio 2003, secondo cui alla risarcibilità del danno non patrimoniale non osta il mancato accertamento della colpa dell’autore del danno, se essa, come nei casi di cui all’art. 2054 c.c. debba ritenersi sussistere in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa (come appare nel caso di specie) il fatto sarebbe qualificabile come reato.
Questo orientamento, peraltro, si è consolidato con successive sentenze conformi, e da ultimo è stato fatto proprio da SU civili n. 26972 del 11 novembre 2008 (punto 2.10 della motivazione).
(Cass. n.479-2009)
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