Incidente stradale: limiti all’applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c.


La presunzione di responsabilità in capo ai conducenti di veicoli, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., presuppone una ripartizione delle responsabilità uguale e concorrente per ciascuno di essi, sempreché non non risulti accertata in concreto l’effettiva responsabilità nella causazione del sinistro.

Pertanto la presunzione in parola non opera quando la colpa di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata e, a maggior ragione, quando risulti che uno dei conducenti abbia determinato l’incidente con dolo.

In nessun caso, infatti, potrebbe operare la predetta norma nel senso di configurare un concorso tra una condotta colposa, da una parte, e dolosa dall’altra (Cass. n.14834/07)