Si ha diritto all’indennità di accompagnamento anche se si è ricoverati in ospedale
“Costituisce principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell’inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall’art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore (Cass. 1549/00 e 7917/95)”.
“Il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce “sic et simpliciter” l’equivalente del ricovero in istituto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 18 del 1990 – che esclude dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto” – e, pertanto, il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. 2270/07) e che in tema di indennità di accompagnamento per coloro che subiscono trattamenti di chemioterapia il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. 25569/08).
A tanto aggiungasi che con sentenze nn. 9146/02 e 11161/03 questo giudice di legittimità, ha ritenuto ammissibile l’azione di mero accertamento dello stato invalidante a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi configurare l’interesse ad agire in relazione ad uno “status”, quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall’ordinamento alla condizione fisica dell’invalido”.
(Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza del 4 Febbraio 2009, n.2691)

