Indennità di espropriazione e funzione sociale della propriatà: rapporti con la CEDU


Con l’ordinanza n. 12810/06, in tema di indennità di espropriazione, la Corte ha stabilito che il giudice nazionale, che è soggetto unicamente alla legge, non può disapplicare il criterio di liquidazione, di cui all’art. 5-bis della legge n. 359/92, pur considerato in contrasto con i precetti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo dalla giurisprudenza della Corte europea, per applicare una regola indennitaria che, commisurata al valore venale del bene, non sarebbe compatibile con la funzione sociale della proprietà, prevista dalla Costituzione, creando in tal modo una disciplina che, peraltro non ricavabile dall’ordinamento, compete solo alla discrezionalità del legislatore, nel quadro di un’adeguata manovra finanziaria.

Con la medesima ordinanza, la Corte ha tuttavia dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 5-bis, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., anche alla luce dell’art. 6 e dell’art. 1 del I prot. add. della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, disponendo l’applicabilità ai giudizi in corso delle regole di determinazione dell’indennità di espropriazione in esso contenute, ed assicurando un trattamento indennitario lesivo del diritto di proprietà, viola i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.