Infortunio in itinere e utilizzo del mezzo proprio
Per infortunio in itinere si intende l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro (ciò è possibile se il lavoratore svolge più rapporti di lavoro e se l’unica attività lavorativa presuppone uno spostamento da un luogo ad un altro) nonché durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (a meno che non esista un servizio di mensa aziendale).
La normativa di riferimento è contenuta nell’art.12 D.Lgs. n.38/00 che, tra l’altro, riconosce l’indennizzibilità dell’infortunio anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato.
Su questo punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n.995/07 chiarendo i presupposti dell’indennizzabilità dei cd. infortuni in itinere nell’ipotesi di utilizzo del mezzo proprio. Presupposto fondamentale secondo il Collegio è l’esistenza della necessità per assenza di soluzioni alternative all’uso del mezzo privato, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. L’utilizzo del mezzo privato, quindi, potrebbe dirsi necessitato soltanto allorché il normale percorso casa-lavoro non possa essere coperto con mezzi pubblici (es. per mancanza del servizio nella zona di riferimento). Al di fuori di tali casi, infatti, l’utilizzo del mezzo privato non rivestirebbe carattere di necessità ma risponderebbe semplicemente ad una aspettativa, pur legittima, finalizzata a ridurre disagi o a garantire maggiore comodità al lavoratore, ma non tale da estendere a tali casi l’applicabilità delle disposizioni in materia di indennizzo dell’infortunio sul lavoro.

